Regolamento di Istituto

PREMESSA

L’emanazione,  da parte del Ministero della P.I. dello STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. n° 249 del 24.6.1998), si identifica in un atto di riconoscimento agli studenti di autonomia organizzativa e gestionale. 

Il D.P.R. n° 235 del 21/11/2007, pubblicato nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007, modifica e integra il precedente, allo scopo di arginare gli eventi degli ultimi anni, legati alla trasgressione delle più comuni norme del vivere civili, fino al verificarsi di atti vandalici e di bullismo. L’opportuna sinergia fra scuola e famiglie rappresenta lo strumento più idoneo a trasmettere agli adolescenti quei valori fondamentali il cui obiettivo consiste nel formare il “buon cittadino”, consapevoli del fatto  che la libertà personale si realizza nel rispetto della libertà altrui.

L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. 

A tal proposito il nuovo regolamento prevede la sottoscrizione, da parte del genitore dell’allievo e del Dirigente Scolastico, del “Patto Educativo di Corresponsabilità”.

 

 

NORMATIVA

 

Art 1. 

Ogni studente è una persona responsabile e, come tale, adotta il comportamento e lo stile di vita consoni a raggiungere i suoi obiettivi di successo e per ottemperare a tutti i doveri che l’istituzione scolastica richiede.

Art 2. 

Lo studente è una persona libera e può, nel rispetto della libertà altrui, esprimere liberamente il suo pensiero.

Art 3. 

Lo studente ha l’opportunità di misurare  il proprio punto di vista, le proprie capacità, le proprie conoscenze e competenze con i docenti in tutte le fasi dell’attività didattica e nel confronto con i compagni nelle assemblee di  classe (2 ore al mese)  e d’Istituto (un giorno al mese), richieste al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima ed autorizzate.

Art 4. 

Lo studente avrà cura di informarsi sui contenuti  del Piano d’Offerta Formativa per conoscere il percorso di formazione proposto dai  Docenti.

Art 5.  

Lo studente, attraverso il proprio Rappresentante di Classe,  adotterà il presente  Regolamento di Istituto e lo osserverà  in tutte le sue parti.

Art 6.

Lo studente si uniformerà allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti per ciò che riguarda l’esercizio dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Art 7. 

Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente il minimo di 200 giorni di cui si compone l’anno scolastico e di non astenersi mai per pretestuosi motivi dalle lezioni, né individualmente né in massa, a meno di non vedersi sottoposto a ricevere provvedimento disciplinare. 

Lo studente che avrà registrate più del 20% delle ore di lezione globali di assenza (10% nel primo quadrimestre), non giustificate da certificato medico o da documentate cause di forza maggiore (interruzioni dei trasporti pubblici, ecc.), non avrà diritto ad eventuali premi incentivanti organizzati dall’Istituto (borse di studio,  ecc).  Agli studenti del III, IV e V anno di corso che si troveranno nella condizione su citata, non sarà attribuito il punto di oscillazione relativo al credito scolastico. In ogni caso il Consiglio di Classe può agire in deroga al presente articolo, con motivate e documentate argomentazioni e può, nei casi particolari infliggere opportune sanzioni disciplinari. In ogni caso, il superamento di tali soglie porterà all’abbassamento del voto di condotta. L’alunno che ha superato il 25% del monte ore annuo, senza opportune certificazioni documentate, non potrà essere ammesso agli scrutini, così come previsto dalle normative vigenti.

Art 8. 

Lo studente ha l’obbligo di munirsi  delle necessarie attrezzature di lavoro consigliati dai docenti e di fornirsi dei  libri di testo.

Art 9. 

Lo studente ha l’obbligo di rivolgersi all’insegnante, a tutto il personale della scuola, nonché verso gli stessi compagni, con il dovuto rispetto e di mantenere in classe e in Istituto un comportamento decoroso tale da non arrecare disturbo al normale svolgimento delle lezioni e di tutte le attività didattiche ne danno verso i beni della scuola. L’alunno che, infrangendo tale civile norma, avrà registrata sul giornale di classe più di una nota, riceverà opportuna sanzione disciplinare, così come dalle tabelle allegate. Al rientro in Istituto, dovrà essere accompagnato dai genitori. Nel caso lo stesso fosse recidivo, sarà riunito il Consiglio di Classe, per decidere su provvedimenti più opportuni fino, nei casi più gravi, all’espulsione dello studente dalla scuola (vedi tabelle allegate).

Art 10.

Le ore settimanali di curriculo sono  34 nel I biennio del Liceo Artistico e 35 ore settimanali al III anno del Liceo Artistico, più un massimo di 2 ore relativi a corsi integrativi (Inglese, Informatica, altro, se organizzati) e la giornata scolastica ha la durata che va dalle 5 alle 7 ore giornaliere massimo. Le lezioni hanno inizio alle ore 08.20,  e termineranno alle ore 14.10. Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente l’orario giornaliero delle lezioni e ad arrivare in orario alla prima ora di lezione programmata. Sarà consentito l’ingresso in aula solo se l’allievo porterà ritardo non più di una volta a settimana e per giustificati motivi. Il Dirigente Scolastico si riserva di utilizzare l’allievo non ammesso in classe ed eventualmente ammesso in Istituto, a scopi socialmente utili, fermo restante la possibilità, nel caso di ritardi ripetuti, di eventuali sanzioni disciplinari.

Art 11.

Gli Allievi possono accedere in Aula solo dopo le ore 08.10. Alle ore 08.20, suono della campana d’ingresso, tutti gli Studenti devono trovarsi in Aula.Alle ore 08.20, al suono della campana d’ingresso, non sarà permesso a nessun Allievo l’accesso ai distributori automatici. L’uso dei distributori automatici è consentito solo durante la ricreazione o in casi di assoluta necessità e su autorizzazione del personale ausiliario.

Art 12.

Si fa assoluto divieto, a tutti gli Studenti, di uscire dall’Aula durante la I ora di lezione, se non per motivi eccezionali e conclamati. In ogni caso, così come per le ore successive, è fatto assoluto divieto di permettere l’uscita dall’Aula a più di un Allievo per volta.  I Docenti e il Personale Ausiliario vigileranno sulla corretta applicazione della norma. Qualsiasi uscita dall’Aula deve essere annotata dallo stesso Alunno, sul registro delle uscite allegato al Registro di Classe (Modello M070627). Lo studente non sosterrà  mai lungo i corridoi e non disturberà le lezioni. Non potrà chiedere di uscire dall’aula se non per effettiva necessità e comunque sempre da solo e mai in gruppo. I Docenti hanno l’obbligo di concedere tale permesso ad un solo allievo/a per volta.

Art 13.

Per i ritardi occasionali, è possibile l’ingresso in classe fino alle ore 08.30. Il Docente in servizio sottolinea il nome del ritardatario apponendovi  il simbolo (R) e annota il nominativo e l’ora d’ingresso in ritardo. Oltre le ore 08.30, l’Alunno non potrà più accedere in Classe e potrà farlo solo all’inizio della II ora di lezione, utilizzando il permesso di entrata fuori orario del libretto personale, compilato e firmato dal Genitore o da chi ne fa le veci o dall’Alunno maggiorenne, se delegato. Il Docente dell’ora, valuta le motivazioni, vista il permesso e annota il ritardo con le stesse suddette modalità. Se l’Alunno è momentaneamente sprovvisto del libretto personale, può essere ammesso alle lezioni solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori, attraverso il Modulo M070629/A (permesso di ammissione per ritardo), che ammette l’Alunno in Classe. Il ritardo dovrà comunque essere giustificato il giorno successivo solo ed esclusivamente attraverso il libretto personale dell’Allievo. Il Docente dell’ora di lezione, regolarizzerà il permesso annotandolo debitamente sul Registro di Classe, nel giorno in cui si è verificato il ritardo, apponendovi la scritta: “ritardo giustificato in data……….”.

Art 14.

Relativamente alle uscite fuori orario, possono essere concesse dal Docente dell’ora in cui è ri-chiesta l’uscita o, se coincidente con la fine di un’ora di lezione, dal Docente dell’ora successiva, dopo averne valutate le motivazioni, solo ed esclusivamente se tale richiesta avviene con il proprio libretto di giustificazione già compilato e firmato dal Genitore (o dall’Alunno maggiorenne se delegato). Non sono concesse autorizzazioni per l’uscita anticipata prima delle ore 11.50 (fine della ricreazione). In caso di sopraggiunte e non previste urgenze, l’uscita anticipata può essere concessa solo ed esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. Nel caso in cui l’Alunno è momentaneamente sprovvisto del libretto personale, l’uscita sarò autorizzata attraverso il Modulo M070629/B (permesso di uscita anticipata). Il Docente in servizio annoterà sul registro l’ora di uscita, con le modalità già descritte. L’uscita anticipata dovrà comunque essere giustificata il giorno successivo solo ed esclusivamente attraverso il libretto personale dell’Allievo. Il Docente dell’ora di lezione, regolarizzerà il permesso annotandolo debitamente sul Registro di Classe, nel giorno in cui si è verificata l’uscita, apponendovi la scritta: “uscita giustificata in data……….”.Nel caso l’Alunno minorenne abbia la necessità di uscire anticipatamente per sopraggiunti ed eccezionali motivi, può essere prelevato solo ed esclusivamente da un Genitore o da chi ne fa le veci. 

Art 15.

Sia per gli ingressi in ritardo, sia per le uscite anticipate l’autorizzazione non è automatica e viene concessa solo per giustificati motivi. Superati i 2 permessi mensili (2 ritardi e/o 2 uscite anticipate) l’allievo potrà essere giustificato solo se accompagnato dai Genitori che dovranno esporre al Dirigente Scolastico o ai Collaboratori le motivazioni legate ai ritardi o alle uscite anticipate. In ogni caso, superato il numero di permessi presenti nel libretto delle giustificazioni, saranno convocati i Genitori per gli eventuali provvedimenti del caso. Assenze, ritardi e uscite fuori orario vanno giustificate solo ed esclusivamente con il libretto dell’Anno Scolastico 2011/12.. Non è assolutamente concesso l’utilizzo di libretti di Anni Scolastici precedenti.

Art 16.

Ogni studente, all’inizio dell’anno scolastico, ritirerà, tramite  un proprio genitore che depositerà la sua firma, il libretto di  giustificazioni delle assenze (anche se maggiorenne). In assenza del libretto il genitore ha l’obbligo di giustificare di persona le assenze del proprio figlio/a.  Le assenze, opportunamente motivate, saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione il giorno del rientro in classe. Le suddette giustificazioni devono essere presentate al Docente, all’inizio delle lezioni, il giorno successivo o al massimo, in casi eccezionali, entro il secondo giorno. Superato tale limite l’ammissione in classe può avvenire solo previo contatto con la famiglia da parte del Coordinatore di Classe. Reiterate assenze non giustificate saranno oggetto di provvedimenti disciplinari.

Art 17.

Per le assenze superiori a 5 gg. consecutivi è obbligatorio il certificato medico ai fini dell’ammissione in classe. In tal caso l’allievo dovrà giustificare direttamente e soltanto in Presidenza. Per la giustificazione dei giorni di malattia la documentazione medica dovrà contenere tutti i giorni effettivi di malattia nei quali l’alunno è stato impossibilitato alla frequenza. In ogni caso, al quinto giorno di assenza i Coordinatori avviseranno immediatamente i Genitori. Le assenze non continuative devono essere giustificate, obbligatoriamente, con più foglietti di giustificazione. Non sono ammesse giustificazioni cumulative.

Art 18.

Il Genitore dell’Alunno che smarrisce il libretto deve produrre dichiarazione di smarrimento alla segreteria Alunni della Scuola e ritirare il bollettino di C.C. postale di € 3,36 per il rilascio del nuovo libretto, la cui consegna è subordinata alla presentazione della ricevuta di pagamento di tale somma e solo al Genitore dell’Allievo.

Art 19.

Durante le ore di attività didattica non è consentito tenere accesi i telefoni cellulari (C.M. 362/98) o fumare (legge n. 584/75).

Art 20.

Il divieto di fumo  si applica per tutti gli ambienti dell’edificio scolastico (aule, corridoi, laboratori, palestra, Sala Conferenze, servizi igienici); chi sarà sorpreso a contravvenire alla norma, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare e pecuniario.

Art 21.

Il patrimonio della scuola è di tutti e nessuno potrà rubare, sporcare, distruggere o manomettere nessuna delle suppellettili o ambienti di cui dispone. Degli eventuali danni arrecati all’arredo, suppellettili ed altro sarà richiesto, al responsabile accertato o agli allievi dell’istituto se non accertato, il risarcimento rapportato all’effettiva entità del danno arrecato. Nei casi opportuni, sarà sporta denuncia all’autorità giudiziaria.

Art 22.

Il Giornale di classe si troverà in aula alla prima ora di lezione e provvederà a portarlo il docente della prima ora. Il Giornale di classe viaggerà, poi, attraverso il rappresentante di classe degli studenti, o in as-senza, di questi attraverso un incaricato dal docente. Questi saranno responsabili della custodia per le altre ore successive. Sarà il docente dell’ultima ora a depositare il registro negli appositi spazi. Durante la ricreazione lo studente incaricato sarà comunque responsabile del Registro di Classe.

Art 23.

Lo studente trascorrerà i 10 minuti di ricreazione nell’atrio interno od esterno dell’Istituto e si servirà degli appositi cestini per liberarsi dei rifiuti. Durante l’intervallo, il personale di turno, docenti compresi, vigilerà sul comportamento degli alunni, per evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art 24.

Mezz’ora dopo l’ intervallo, e per la durata di 30 minuti, i servizi igienici rimarranno non accessibili, per consentire al personale ausiliario l’opportuna pulizia degli stessi. 

Art 25.

Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni dall’aula avverrà con la vigilanza del personale do-cente in servizio nella stessa ora.

Art 26.

Ogni cambiamento di orario ed ogni eventuale sospensione dell’attività didattica verrà comunicata previa circolare emanata dal Dirigente Scolastico. Qualsiasi altra forma di comunicazione informale non deve essere tenuta in considerazione. 

Art 27.

Lo studente rispetterà l’obbligo di indossare tuta e scarpe da ginnastica per le lezioni di Educazione Fisica e di adottare i sistemi di protezione personale affidati dalla scuola per le esercitazioni di laboratorio (guanti, cuffie, mascherine, ecc.). Nelle aule speciali, come i laboratori o l’aula di plastica, avranno inoltre l’obbligo di indossare il grembiule, in conformità alle norme di sicurezza.

Art 28.

Lo studente non si asterrà mai dai suoi doveri di studio e non si esimerà dal sottoporsi a verifica o dal rispetto delle scadenze temporali assegnate. Lo studente che si sottrarrà ripetutamente a tale doveri potrà essere sottoposto ad opportuni provvedimenti disciplinari. Lo studente conoscerà tempestivamente la valutazione, di tutti gli elaborati scritti, grafici, pratici, nel rispetto degli effettivi tempi tecnici di valutazione, ed immediatamente la valutazione relativa alle prove di colloquio.

Art 29.

Lo studente che liberamente vorrà aderire alle iniziative extra curriculari proposte dall’istituzione scolastica dovrà comunicarne la disponibilità in tempo utile, ritenendosi quindi obbligato a  partecipazione attivamente e consapevolmente alle azioni poste in essere.

Art 30.

Lo studente che avrà certificate da Enti Esterni, particolari meriti e competenze compatibili con le finalità educative e formative dell’istituto, riceverà alla fine dell’anno, a partire dalla classe 3^,  il punteggio previsto per il calcolo del suo credito formativo.

Art 31.

Lo studente che sarà segnalato per assiduità nella frequenza, nello studio e nella partecipazione, potrà accedere, a partire dalla classe 3^,  al punto di oscillazione del credito scolastico.

Art 32.

Lo studente può accedere ai servizi di biblioteca nei giorni e nelle ore stabiliti dai docenti re-sponsabili. (Vedasi “Regolamento Biblioteca”).

Art 33.

L’Istituto dispone di fotocopiatrice ma l’accesso alla stessa, oltre che essere regolato dalla Presidenza, e solo per finalità didattiche, non consente procedure lesive dei diritti degli autori e degli editori, pertanto, l’esecuzione di fotocopie di eventuali testi verrà prodotta nel rispetto delle normative vigenti. Le fotocopie di libri di testo sono quindi assolutamente vietate. A tale scopo non saranno concesse autorizzazioni agli Allievi, ma solo ai Docenti ed esclusiva-mente per attività didattiche.

Art 34.

Le convocazioni di Assemblea, di classe e di istituto, vengono notificate al Capo d’istituto 5  giorni prima della data di effettuazione e debbono essere firmate dalla maggioranza del Comitato Studentesco o dal Presidente del Comitato studentesco. 

Art 35.

L’affissione di manifesti e locandine nelle apposite bacheche della scuola, e la distribuzione di volantini fra gli alunni devono essere preventivamente  autorizzate dalla Presidenza.  

Art 36.

Al presente regolamento sono allegate 3 tabelle, denominate: Tabella A, Tabella B, Tabella C, in cui sono esplicitate  le tipologie di infrazioni disciplinari, le sanzioni ad esse legate e l’organo che irroga tali sanzioni.

Art 37.

E’ possibile fare ricorso alle sanzioni disciplinari irrogate, all’Organo di Garanzia dell’Istituto, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della sanzione stessa. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni dal reclamo.

Art 38.

Viene istituita presso il Liceo Artistico la Commissione per  l’Accesso  ai documenti amministrativi, formata dal Dirigente Scolastico dal DSGA e da due membri nominati ogni tre anni. La Commissione opera e vigila affinchè  sia attuato il principio di piena conoscibilità degli atti amministrativi con il rispetto dei limiti fissati dalla legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

Art. 39. 

Definizione e principi in materia di accesso ai documenti amministrativi.

1- Ai fini del presente articolo si intende:

a) Per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) Per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o dif-fusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) Per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla na-tura del documento richiesto, che nell’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il diritto alla riservatezza;

d) Per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,   anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dalla scuola e concernenti attività di pubblico interesse, indipendente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2- L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza.

3- Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24 commi 1,2,3,5 e 6 della legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

Art .40.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla legge n° 241  del 07.08.1990 e s.m.i.. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione pari a:  per il formato A4  €. 0,20 se ad una facciata,  €. 0,30 se a due facciate; per il formato A3  € 0,30 se ad una facciata,  €. 0,50 se a due facciate. Salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,  nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 41.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Art. 42.

Il rifiuto, il differimento e le limitazioni dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dell’articolo 24 della legge n° 241  del 07.08.1990 e s.m.i..

Art. 43.

Per quanto non espressamente citato e per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla Legge n° 241  del 07.08.1990 e s.m.i..

Art. 44.

Considerato che il Liceo artistico sempre  più si propone sul territorio realizzando manufatti artistici anche di pregio  richiesti da enti e amministrazioni pubbliche,  col presente articolo si specifica che gli stessi enti che richiedono detti manufatti si devono impegnare a dare all’Istituto un contributo per  le  opere realizzate. Una copia del presente Regolamento è consegnata agli allievi al momento della loro iscrizione.

Una copia è esposta all’ Albo dell’ Istituto.